Art. 1.
(Limiti di età).

      1. L'età minima per l'arruolamento nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è fissata al compimento del diciottesimo anno di età.
      2. L'età minima di cui al comma 1 e l'età massima prevista dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, devono essere possedute alla data di inizio dei corsi di formazione.
      3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, può essere arruolato al compimento del diciassettesimo anno di età. Il personale arruolato ai sensi del presente comma non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
      4. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» e «Teuliè», la scuola navale militare «Francesco Morosini» e la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».

 

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